Regolamento

Art. 1
La Società

La Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) ha lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo della educazione mediale;  a tal fine favorisce la collaborazione e lo scambio di esperienze fra docenti e ricercatori, fra Università, scuola e centri di formazione, ivi compresi quelli che lavorano a supporto delle nuove figure professionali impegnate nel sociale e nel mondo della produzione. Pertanto organizza, promuove e sostiene ricerche, seminari di studi, stage di ricerca, corsi, convegni, pubblicazioni e  quanto altro possa essere utile allo sviluppo e alla diffusione delle competenze nell’ambito delle attività di ricerca a supporto dell’educazione mediale.
La Sirem è costituita dai suoi Soci fondatori e da Soci Ordinari, Soci Corrispondenti e Soggetti collettivi.

Art. 2
I Soci

L’adesione alla Sirem comporta l’esplicita accettazione delle finalità di cui al precedente art. 1
Possono far parte della Associazione i docenti universitari di ruolo (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti) delle Università statali e non statali e categorie assimilate di Enti ed Istituti di ricerca, nonché di Università straniere, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità proprie della Associazione.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che, su invito dei medesimi, hanno manifestato la loro adesione entro sei mesi dalla data di costituzione della Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che, avendone i requisiti, vengono accolti nella Associazione, su domanda controfirmata da almeno due dei Soci Fondatori e/o Ordinari, a ciascuno dei quali spetta anche l’onere di presentare una relazione sull’attività scientifica dei richiedenti.
La domanda di accesso alla Società, corredata dal curriculum scientifico del richiedente e dalle presentazioni di cui al comma precedente, viene inoltrata a cura degli interessati, al Consiglio Direttivo, c/o il suo Presidente o il suo Segretario che ne danno notizia al Consiglio nella prima riunione utile.
Possono inoltre chiedere di far parte della Associazione anche soggetti collettivi purché si tratti di Centri di Ricerca ufficialmente costituiti con Statuto depositato presso un notaio ovvero con atto ufficiale del Consiglio di Amministrazione, nel caso di Centri interdipartimentali universitari o di Centri di ricerca attivati all’interno della P.A. o presso Enti ed Istituzioni ufficialmente costituiti. Dagli atti fondativi del Centro che chiede di associarsi alla SIREM debbono emergere le seguenti condizioni: la possibilità di potersi far rappresentare presso Enti o associazioni, finalità compatibili con lo Statuto e con il Regolamento della SIREM, una deliberazione ufficiale di proposta di adesione alla SIREM e il nome della persona fisica che rappresenta il Centro presso la medesima SIREM.
I soggetti collettivi possono indicare fino a massimo di 5 persone da iscrivere alla SIREM, di cui, come specificato da Statuto e Regolamento, una sola, ufficialmente indicata al momento di richiesta di associazione alla SIREM, può partecipare, in qualità di Socio, all’Assemblea.
Qualora i soggetti collettivi intendano iscrivere un numero maggiore di persone, si chiede il pagamento della quota base ogni 5 persone, mentre rimane ferma la rappresentanza di un unico Socio in Assemblea, esercitata dalla persona ufficialmente indicata al momento dell’adesione alla SIREM
La domanda di accesso alla SIREM da parte di soggetti collettivi, corredata da quanto possa certificare le condizioni di cui al comma precedente, viene inoltrata al Presidente e al Segretario della SIREM, unitamente alla motivata presentazione sottoscritta da due Soci Fondatori o Ordinari.
Sono Soci Corrispondenti i dottori di ricerca, i dottorandi, gli assegnisti o anche i cultori di ricerca mediale, che possano vantare requisiti analoghi a quelli previsti per i Soci Ordinari. La loro ammissione segue la medesima procedura prevista per i Soci Ordinari.
I Soci corrispondenti non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono concorrere alla formazione degli Organi della Società, non possono presentare nuovi Soci e non possono assumere deleghe di rappresentanza di cui al successivo art. 5.
Il Consiglio Direttivo, con cadenza semestrale, prende in esame tutte le domande pervenute, le valuta e ne propone l’accoglimento o meno. La deliberazione del Consiglio Direttivo, adeguatamente argomentata, va assunta a maggioranza assoluta dei presenti e va portata in Assemblea per la decisione definitiva.
L’Assemblea non può decidere in mancanza di relazione del Consiglio Direttivo, né questo può deliberare in mancanza delle presentazioni previste dallo Statuto, oltre che dal presente Regolamento.
L’Assemblea decide a maggioranza semplice.
Dell’accoglimento della domanda viene data tempestiva comunicazione scritta all’interessato che a sua volta provvederà entro e non oltre 90 giorni al versamento della quota sociale –  il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo –  relativa all’anno in corso. Decorso tale termine senza che egli vi abbia provveduto, perde efficacia il deliberato dell’Assemblea.
La qualifica di Socio viene assunta soltanto dopo l’ammissione deliberata dall’Assemblea e il versamento della quota effettuato dall’interessato.
La quota dei Soci Corrispondenti è pari alla metà della quota fissata per i Soci Ordinari. La quota dei Soci soggetti collettivi è pari al doppio di quella fissata per i Soci Ordinari, se trattasi di organismi senza fine di lucro, ed è invece pari a il quintuplo per i Soci soggetti collettivi che abbiano finalità anche commerciali o ad esse assimilabili.
Quando si rilevi il mancato pagamento da parte di un Socio della quota sociale per due anni consecutivi, il Socio, preinformato dal Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto su proposta del Consiglio Direttivo stesso con approvazione a maggioranza dell’Assemblea. Il socio non in regola con i pagamenti, per poter continuare a mantenere la qualità di Socio della SIREM ed esercitare i suoi diritti in Assemblea, deve sanare le sue pendenze debitorie.
Quando un Socio abbia adottato comportamenti che possano andare a nocumento della SIREM o della comunità scientifica nel suo complesso, il Consiglio Direttivo contesta al Socio stesso tali comportamenti e propone la sospensione del Socio all’Assemblea, cui spetta il compito di esprimersi in merito con delibera a maggioranza.»

Art. 3
Gli Organi

Sono organi della Società:
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 4
L’Assemblea

L’Assemblea generale è l’organo deliberante della Società.
L’Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, delibera sull’ordine del giorno. Può inoltre deliberare su mozioni presentate in Assemblea, munite della firma di almeno dieci Soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire per lettera contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché l’esatta indicazione dell’o.d.g.
Di norma la lettera di convocazione viene spedita per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori. Negli stessi termini viene anche pubblicato un apposito avviso di convocazione nel sito web della Società. Per ragioni di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto. In tal caso il Consiglio Direttivo adotterà ogni possibile altro mezzo per avvertire per tempo ogni Socio.
E’ da escludere la procedura d’urgenza quando si tratti di convocazione per il rinnovo degli organi statutari.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea si intende costituita, in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero dagli intervenuti.
L’assemblea può essere convocata anche per via telematica, sia sincrona, sia asincrona, nelle modalità specificate nella convocazione.

Art. 5
Funzionamento dell’Assemblea

Nelle riunioni dell’Assemblea, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e lascia la presidenza dell’Assemblea medesima ad un Socio indicato dai presenti, che designano anche colui che dovrà assumere le funzioni di Segretario verbalizzatore.
Una volta esauriti i punti all’o.d.g., l’Assemblea viene sciolta dal suo Presidente. La riunione non può essere aggiornata, se non in data già prevista ed indicata nella lettera di convocazione. Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea, viene inserito in apposita raccolta, curata e custodita dal Segretario del Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte dell’assemblea.
I Soci possono essere rappresentati per delega in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. I delegati devono essere Soci. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.
I Soci che non intervengano direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro Socio con delega scritta. Quando trattasi di Soci che rappresentano soggetti collettivi la partecipazione all’Assemblea viene esercitata dalla persona ufficialmente indicata al momento dell’adesione alla SIREM che, in caso di assenza, può farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio. La sostituzione della rappresentanza ufficiale del Socio soggetto collettivo è formalizzata con provvedimento motivato dell’organo deliberante del Soggetto collettivo in questione, e non può avere efficacia per una sola sessione assembleare.
Nelle assemblee convocate per via telematica, il voto è telematico secondo le modalità specificate in assemblea. Tali modalità devono assicurare il voto a tutti i soci e garantire la segretezza del voto nei casi in cui è previsto secondo regolamento.
La delega viene rilasciata senza vincoli e con implicita preventiva accettazione dell’operato del delegato in assemblea.
Delle deleghe si terrà conto nella determinazione del quorum quando ciò sia richiesto e comunque delle deleghe verrà fatta memoria nel processo verbale dell’Assemblea.
Nelle votazioni a scrutinio segreto i Soci ricevono una scheda per sé e una per ognuno dei Soci da essi rappresentati.
Nelle votazioni a scrutinio palese ogni Socio presente in Assemblea dispone del proprio voto e di quello dei Soci che egli rappresenta.
E’ anche previsto il voto per corrispondenza con validità integrativa rispetto a quello espresso in Assemblea dai Soci presenti o rappresentati per delega. Tale voto può essere espresso soltanto per l’approvazione di modifiche di Statuto e di Regolamento o comunque su proposte formulate dal Presidente d’intesa con il Direttivo al momento dell’invio della convocazione e dell’ordine del giorno dell’Assemblea, e va formulato su un testo del tutto identico al dispositivo di delibera che verrà adottato dall’Assemblea.
Quando sia stato previsto il voto per corrispondenza, il  Presidente predisporrà procedure atte a consentire il controllo del diritto di voto e,  al tempo stesso la segretezza dello stesso. In ogni caso i voti espressi per corrispondenza verranno scrutinati dopo lo scrutinio dei voti espressi in Assemblea.
Le delibere dell’Assemblea sono prese col voto della metà più uno dei votanti (presenti, rappresentati per delega e votanti per corrispondenza) per l’elezione del Presidente e del Direttivo, e col voto dei due terzi dei membri presenti, dei rappresentati con delega e dei votanti per corrispondenza per le modifiche di Statuto. Analoga maggioranza qualificata occorre per assumere decisioni in ordine allo scioglimento della Società, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Le delibere di modifica del Regolamento e, più in generale, le delibere sottoposte al voto per corrispondenza sono prese col voto della metà più uno dei presenti, dei rappresentati con delega e dei votanti per corrispondenza.
Le delibere sull’ordine del giorno e su mozioni presentate in Assemblea sono prese col voto della metà più uno dei votanti, compresi i rappresentati per delega.
Il voto è segreto:
– per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto e al Regolamento;
– per l’elezione del Direttivo;
– per ogni delibera riguardante persone;
– in generale, anche per ragioni tecniche, per ogni delibera sottoposta al voto per corrispondenza;
Inoltre, per le delibere su mozioni proposte direttamente in Assemblea, il voto è segreto in tutti i casi in cui ne sia fatta richiesta e sempre che la richiesta venga accolta dall’Assemblea medesima.
Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di indire la votazione a scrutinio segreto anche in assenza di richiesta.
Negli altri casi la votazione è palese.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è costituito dagli ex Presidenti e da 14 componenti elettivi.
Da essi e fra essi vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario costituiscono la Giunta. La Giunta è organo interno del Consiglio Direttivo e provvede all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; adotta eventuali provvedimenti d’urgenza che sottopone a ratifica degli organi competenti, nella prima seduta utile; affianca il Presidente nelle funzioni di rappresentanza.
I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al successivo art. 8.
Il Consiglio Direttivo si esprime su tutte le materie di cui si occupa la Società; cura la preparazione dei congressi scientifici, la comunicazione istituzionale, e promuove ogni iniziativa volta a favorire l’interazione e le sinergie tra la Sirem e le altre Società scientifiche in qualche modo vicine ai temi e alle finalità di cui all’art. 1.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento, delega il Vicepresidente e, in subordine, un altro componente del Consiglio.
Il vice Presidente surroga il Presidente in caso di impedimento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.
Il processo verbale delle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo viene redatto e custodito dal Segretario del Consiglio

Art. 7
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, vigila sulla osservanza delle norme riportate nello Statuto e nel Regolamento, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea, predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea, ordina le spese, delegando il Tesoriere per l’ordinaria amministrazione, ha la firma disgiunta sul conto corrente della Società.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i componenti del medesimo.

Art. 8
Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo

L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall’Assemblea a ciò appositamente convocata.
Viene preceduta dalla lettura e dalla discussione della relazione del Presidente uscente.
Sono eleggibili tutti i Soci che risultino essere in regola con i pagamenti delle quote sociali. La loro candidatura è valida se presentata da almeno cinque Soci – anch’essi in regola con i pagamenti delle quote sociali – La presentazione della candidatura va fatta alla Presidenza, anche per via telematica, sino a cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, ed i presentatori non possono sottoscrivere più di una candidatura al Consiglio Direttivo.
In prima applicazione, le candidature possono essere formulate soltanto dopo l’approvazione del presente Regolamento e sono immediatamente efficaci.
I candidati al Consiglio Direttivo ed i membri di diritto dello stesso non possono sottoscrivere candidature.
Non è richiesta una formale previa accettazione della candidatura.
Per far parte dell’elettorato attivo e passivo è necessario essere membri della Società almeno da 15 giorni prima delle elezioni.
L’elezione avviene per scrutinio segreto.
Ogni socio può esprimere sino a tre preferenze. I membri elettivi del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.
In caso di rinuncia, decadenza o impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di tre volte consecutive, il Socio che sia stato eletto come componente del Consiglio viene surrogato da chi lo seguiva nello scrutinio da cui fu eletto. Il subentrante resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero organo.
Se l’elenco dei candidati scrutinati viene esaurito, il Consiglio Direttivo  può funzionare anche con un numero minore di componenti. In tal caso il numero legale viene determinato sulla base delle presenze effettive e non di quelle inizialmente previste.  Se per effetto di rinunce, decadenze o impedimenti, il Direttivo si riduce a meno di quattro persone, compresi i componenti di diritto, si provvede al suo intero rinnovo con una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

Art. 9
Ulteriori poteri dell’Assemblea

L’Assemblea generale può indire sottoscrizioni fra i Soci per scopi stabiliti dall’Assemblea, coerenti con i fini della Società. Per realizzare i fini sociali la Società può rivolgere istanza al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, al Consiglio Nazionale delle Ricerche  o ad altri Enti per accedere ai finanziamenti concessi alle Società scientifiche.
Sovvenzioni di Enti pubblici, di Enti privati e di privati cittadini sono accettate nel totale rispetto dell’indipendenza della Società nel perseguire i propri fini sociali.
L’eventuale trasferimento della sede sociale è deliberato dall’Assemblea e comunicato ai Soci.

Art. 10
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le funzioni di tesoriere vengono esercitate da un componente  della Giunta indicato dal Presidente,  seguendo criteri di economicità, secondo norme che la Giunta stessa si dà e che restano valide sino a quando il volume delle entrate non suggerirà precise integrazioni regolamentari da aggiungere al presente Regolamento generale.

Art. 11
Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della Società e i rinvii alle norme di legge riportati in calce allo Statuto medesimo.

Ultima modifica: 1/6/2020

Condividi sul tuo social preferito: